Regolamento concernente l’uso del marchio di certificazione ‘CECLI – Certificazione Competenza Linguistica’

ART. 1

Titolare del marchio di certificazione

Il Consorzio Didattico Europeo, di seguito denominato Consorzio, con sede Legale a Firenze , Viale Europa 145 e sede Operativa a S. Domenica di Ricadi (VV), via Fontana n° 34, istituisce, a partire dal 05 Gennaio 2021 il Marchio di Certificazione “CECLI – CERTIFICAZIONE COMPETENZA LINGUISTICA” per la classe 41, relativamente ai seguenti servizi: corsi di lingue, organizzazione di corsi di lingue,organizzazione e realizzazione di seminari, conferenze, corsi di formazione e di perfezionamento, organizzazione e realizzazione di corsi d’insegnamento.
Il Consorzio Didattico Europeo è quindi titolare del Marchio di cui sopra, il Presidente e Amministratore unico, sig. Giuseppe Nicola Di Leo, ha la rappresentanza nelle eventuali azioni di Tutela del Marchio ed in giudizio.

ART. 2

Oggetto, scopo e campo di applicazione

Il Marchio, come allegato al presente regolamento (Allegato 1), raffigura un quadrato di colore bianco, in cui all’interno vi sono due parentesi di colore blu rovesciate, una verso destra, l’altra verso sinistra e sovrapposte frontalmente a formare un cerchio in cui all’interno vi è racchiusa la denominazione “CECLI – CERTIFICAZIONE COMPETENZA LINGUISTICA” in caratteri di colore grigio.
Il presente regolamento si propone:
a) di regolamentare l’uso del suddetto Marchio ;
b) di tutelare e difendere il Marchio di cui sopra;
c) di concedere alle Scuole, Enti di Formazione, Università ecc. , su domanda, l’aderenza all’uso del suddetto Marchio determinandone le modalità d’uso e le sanzioni in caso di inadempimento;
d) di controllare ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui sopra, che il Marchio sia usato conformemente alle leggi ed alle norme del presente regolamento.
e) di verificare che i corsi di studio impartiti dagli enti aderenti siano quelli definiti nel Quadro comune di riferimento europeo (QCER ) per la conoscenza delle lingue altresì che i risultati raggiunti dai loro discenti siano conformi agli standard definiti dallo stesso QCER . Il presente Regolamento è documento avente valore contrattuale.

ART.3

Finalità

Il Consorzio Didattico Europeo istituisce e gestisce il marchio di certificazione denominato“CECLI – CERTIFICAZIONE COMPETENZA LINGUISTICA”, con le seguenti finalità:
a) Ottenere ed assicurare un elevato livello qualitativo dei servizi offerti;
b) Istituire un efficace sistema di controllo per i servizi delle aderenti al marchio;
c) Portare a conoscenza degli utenti/clienti, attraverso azioni informative i criteri e le caratteristiche concorrenti all’ottenimento dell’elevato livello qualitativo;
d) Migliorare le condizioni dei servizi offerti.

ART. 3

Requisiti degli aderenti

Verrà certificato con il Marchio “CECLI” ogni ente di cui sopra su domanda scritta presentata al Presidente , all’Amministratore unico, con delega al controllo delle attività per la Tutela del Marchio Collettivo alle Aziende rispondenti ai seguenti requisiti:
a) comprovata lealtà professionale;
b) piena condivisione delle finalità e del regolamento;
c) non appartenenza ad altre enti concorrenti.
Il rilascio del Marchio avviene esclusivamente a seguito della chiusura con esito positivo del processo di certificazione.

ART. 4

Obblighi degli aderenti

Gli obblighi degli aderenti sono i seguenti:
a) Versare i “contributi di aderenza”, che sono inclusi nel Contributo di mantenimento di adesione al Consorzio;
b) Osservare il regolamento e le deliberazioni di aderenza e favorire gli interessi perseguiti dal Marchio di Certificazione cui sopra, e comunque nei limiti delle finalità contenute nello Statuto e nel Regolamento del Consorzio stesso.

ART. 5

Verifiche – uso non autorizzato – sospensione – revoca – esclusione degli aderenti

Previa contestazione, l’Assemblea delibera l’esclusione dell’aderente in qualunque momento, nei seguenti casi:
a) perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’uso del Marchio ;
b) fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale o scioglimento della società per qualunque motivo, o cessazione della propria attività, o cessione del pacchetto azionario di maggioranza:
c) mancato pagamento in tutto o in parte dei contributi di aderenza entro i termini previsti;
d) inadempimento del regolamento, delle decisioni assembleari o delle direttive impartite dalla Commissione per la Tutela del Marchio ;
e) per qualsiasi altro grave motivo.
L’esclusione deve essere comunicata all’aderente entro quindici giorni dalla delibera assembleare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Avverso tale delibera l’aderente può ricorrere al collegio arbitrale entro trenta giorni, trascorso tale termine la delibera diviene operativa.
Il CO.D.E. titolare del Marchio si riserva di effettuare controlli sul regolare utilizzo dello stesso anche presso la sede dell’associato. Nei casi di inottemperanza alle regole del presente Regolamento CO.D.E. può procedere alla sospensione dell’utilizzo fino a quando il soggetto non ripristini le condizioni di rispetto del presente Regolamento nei tempi definiti da CO.D.E., a pena di revoca. Sono da considerarsi giusta causa di revoca immediata dell’utilizzo del marchio la non osservanza di norme, leggi o altri regolamenti in materia ovvero la commissione di reati o infrazioni nel campo d’azione professionale.

ART. 6

Recesso degli aderenti

E’ ammesso il recesso degli aderenti con dichiarazione scritta da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Commissione per la Tutela del Marchio almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio.
Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell’esercizio stesso, fermo restando l’obbligo al pagamento dei contributi sino a tale data.

ART. 7

Diritto all’uso del marchio

Il Beneficiario è responsabile dell’uso che fa del Marchio e risponde dei danni che possono derivare dall’uso non conforme alle prescrizioni del presente Regolamento.
Il Marchio non può costituire marchio principale e deve, perciò, essere associato al marchio d’impresa ovvero alla ditta ovvero alla denominazione o ragione sociale. La dimensione nella riproduzione grafica del Marchio non deve essere maggiore di quella del marchio d’impresa ovvero della ditta o ragione sociale nonché di quella del nome o tipo del prodotto. Al fine di rendere nota la propria posizione associativa l’organizzazione può utilizzare diciture del tipo “Azienda Associata…” e/o “Azienda Certificata”
La modalità di utilizzazione grafica del Marchio deve essere tale da far risultare la riferibilità del Marchio al soggetto certificatore, piuttosto che al prodotto o servizio.
Il marchio deve essere utilizzato tal quale:

  • senza modifiche nei rapporti della sua forma;
  • nei colori specificati (in alternativa scala di grigi);
  • in relazione alle sole attività e siti oggetto della certificazione, con l’evidenza delle eventuali limitazioni;
  • nel periodo di validità del certificato.

Sono consentiti ingrandimenti o riduzioni del marchio entro i limiti dei rapporti di forma specificati comunque nei limiti di leggibilità delle informazioni; sono consentite leggere alterazioni del colore di base per esigenze di riproduzione, purché risultino chiaramente distinguibili disegno e diciture; è consentito anche l’utilizzo in bianco e nero.
Soluzioni diverse non possono essere utilizzate se non dietro espressa autorizzazione scritta del titolare del Marchio.

ART. 8

Controversie

Gli abusi del Marchio da parte di terzi sono perseguiti a norma delle leggi vigenti in materia.
In caso di controversie, se non risolvibili diversamente, si farà riferimento al Foro territoriale competente.

ART. 9

Norme transitorie

Entro un anno dalla registrazione del Marchio e dal deposito contestuale del presente Regolamento tutti i marchi a qualsiasi titolo utilizzati che possano creare confusione presso i consumatori con il Marchio di cui al presente Regolamento, devono essere ritirati dalla circolazione.

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